top of page
PRESENZA-NUOVA-COPERTINA-659x470.jpg

Campagna Tesseramento 2024

Certificazione Unica 2024 entro il 18/03/2024 

I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18 marzo 2024, i modelli CU adottati dall’Agenzia delle Entrate relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi con riferimento all’anno di imposta 2023.

Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano erogato compensi di lavoro sportivoe non solo nel corso del 2023.

Tra le principali novità rispetto agli anni precedenti, si segnala l’inserimento di nuovi quadri necessari per certificare i compensi erogati in ambito sportivo a partire dal 1° luglio 2023, in virtù della cosiddetta riforma del lavoro sportivo disciplinata dal DLgs 36/2021.

In particolare le novità riguardano:

la sezione “Reddito lavoro sportivo”, nei dati fiscali;
la sezione 3-bis “Inps gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate”, nei dati previdenziali e assistenziali.
Nella maggior parte dei casi le ASD e SSD si troveranno nella condizione di dover rilasciare ai propri collaboratori sportivi dilettantistici due certificazioni uniche:

una concernente i compensi corrisposti fino al 30 giugno 2023, che costituisconoredditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR, (soglia esenzione fiscale fino ad euro 10.000);
una concernente i compensi corrisposti dal 1° luglio 2023, che potrebbero invece rientrare tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo (soglia esenzione fiscale fino ad euro 15.000).

Pubblicato mansionario dei lavoratori sportivi

 

Pubblicato l’elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell’art. 25 comma 1-ter del d. lgs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

“Oggi si aggiunge un ulteriore tassello normativo che va in direzione della piena attuazione della riforma del lavoro sportivo. È stato, infatti, pubblicato il decreto di approvazione del primo elenco delle mansioni necessarie, oltre quelle già previste dalla legge, per lo svolgimento dell’attività sportiva da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, regolamentate sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici. Si tratta delle figure necessarie, ai sensi dei regolamenti sportivi, allo svolgimento dell’attività sportiva e che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto n. 36 del 2021 che ha riformato il lavoro in ambito sportivo” - ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Milleproroghe, passa Iva al 2025 e più tempo per le assemblee da remoto

Regime Iva, confermato il passaggio all’esenzione dal 2025

Viene prorogata al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime Iva (da “esclusa” a “esente”) per gli enti non commerciali recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies dl n. 146/2021. La modifica è introdotta con l’art. 3, comma 12-sexies.

Viene così superata la scadenza del 1° luglio 2024 che, in ragione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue dal 2010, prevede che siano attratte nel nuovo regime di esenzione Iva tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni resi a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.

Tale nuovo regime, cadendo a metà del periodo di imposta (1° luglio 2024), avrebbe certamente penalizzato le realtà associative più piccole alle prese con i maggiori oneri e adempimenti da essa derivanti.

Assemblee da remoto fino al 30 aprile 2024

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile usufruire delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti non commerciali introdotte dal dl. n. 18/2020 (art. 3, comma 12-duodecies).

In particolare, fino a tale data, nella convocazione delle assemblee si potrà prevedere lo svolgimento delle stesse anche a distanza attraverso modalità telematiche, anche quando tale possibilità non è contemplata dallo statuto.

Tale previsione – contenuta nell’art. 106 dl n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) – è stata più volte prorogata, l’ultima volta fino al 31 luglio 2023.

Con il dl n. 125/2023 convertito in legge n. 18/2024 tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.

Contratti sportivi, F24 e generazione Uniemens: gestione e caricamento nel RASD – VADEMECUM AiCS 

5 per mille, avvisi su pagamenti e Onlus

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ricorda agli enti interessati che per ricevere il beneficio relativo al 2022 è necessario inserire l'Iban nel registro unico nazionale del Terzo settore e che le Onlus transitate in corso d’anno mantengono l’iscrizione per il 2023.
Il pagamento del 5 per mille 2022: fondamentale indicare l’Iban

Con riferimento all’erogazione del beneficio del 5 per mille 2022 il Ministero segnala che, rispetto al numero complessivo di beneficiari, pari a circa 40.000 enti, oltre 16.000 risultano non aver inserito le proprie coordinate bancarie all’interno del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), impedendo di fatto all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme.

Le organizzazioni a cui ad oggi il contributo è stato versato sono consultabili nei due elenchi pubblicati dal Ministero:

L’invito del Ministero, e la conseguente raccomandazione per gli enti che non compaiono in tali due elenchi ma che sono comunque beneficiari del 5 per mille 2022, è quindi quella di entrare il prima possibile nella piattaforma del registro unico, selezionare la pratica “Cinque per mille”, inserendo nell’apposito campo il codice Iban, firmare digitalmente la distinta e procedere all’invio.

La pratica è da fare in ogni caso, anche se l’Iban non è cambiato rispetto al passato.

Effettuare quanto appena descritto è fondamentale e necessario affinché l’ente possa ricevere, nei prossimi mesi, le somme relative al 5 per mille 2022 sul proprio conto corrente.

Le Onlus transitate nel Runts in corso d’anno mantengono l’iscrizione al 5 per mille

Il secondo avviso riguarda nello specifico le Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe unica, accreditate al 5 per mille, che nel corso del 2023 abbiano deciso di iscriversi al Runts venendo di conseguenza cancellate dall’Anagrafe unica (sulla base di quanto previsto dall’art. 34, comma 13 del decreto ministeriale 106 del 2020).

Per effetto dell’applicazione delle regole concernenti la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio e dell’iscrizione in corso d’anno al Runts, tali organizzazioni potrebbero risultare nell’elenco degli enti esclusi dal beneficio per l’anno 2023 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma essere comunque ammessi al beneficio in quanto ricompresi nell’elenco delle Onlus ammesse al 5 per mille 2023, pubblicato dall’Agenzia delle entrate.

L’invito, per gli enti che si trovano nella condizione descritta, è quindi quello di andare a verificare la propria ammissione al 5 per mille 2023 anche consultando quest’ultimo elenco. Inoltre, va verificato sulla piattaforma Runts se l’ente risulta destinatario o meno del 5 per mille: in caso negativo, occorre procedere a fare la pratica sulla piattaforma ricordandosi anche di indicare l’Iban secondo le modalità più sopra descritte.

Il Ministero precisa, infine, che tali organizzazioni saranno comunque iscritte d’ufficio nell’elenco permanente degli enti accreditati 2024, che sarà pubblicato dallo stesso Ministero entro il 31 marzo prossimo.

bottom of page